Art. 5.
(Definizioni).

      1. Si definiscono attività equestri le corse e le manifestazioni sportive, le corse di paese, le giostre, i palii e le manifestazioni analoghe, anche con l'impiego di asini.
      2. Per turismo equestre si intende la pratica equestre svolta in aree extraurbane, sia individualmente sia in forma associata, per scopi ludici, turistici, ricreativi, culturali e sportivi non agonistici,

 

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aventi finalità economica, quali escursioni, viaggi, raduni, organizzazioni di vacanze nonché di tempo libero a cavallo, effettuati con cavalli montati o attaccati. Le medesime attività esercitate dall'imprenditore agricolo, in connessione con la conduzione del fondo, sono classificate attività agrituristiche.
      3. Per attività di ippoterapia si intende la pratica equestre finalizzata alla riabilitazione connessa al recupero fisico e psichico dei soggetti portatori di handicap. Per onoterapia si intende analogo trattamento che si basa sull'utilizzo di asini.